REGOLAMENTO

REGOLAMENTO ELETTORALE -CRAL ANSALDO STS NAPOLI

Premessa

Il presente regolamento è da intendersi come parte integrante e sostanziale dello Statuto del CRAL Ansaldo STS, come previsto dall’art. 9 dello stesso , ed è disciplinato come di seguito riportato:

ART. 1 -ELETTORATO ATTIVO

Hanno diritto al voto tutti i Soci di cui all’art. 3 dello Statuto, nei confronti dei quali non sia in atto, al momento delle elezioni, una sanzione disciplinare.

ART. 2 -ELETTORATO PASSIVO

Possono candidarsi ed essere eletti quali membri degli Organi del Circolo i Soci che al momento delle elezioni abbiano almeno due anni di anzianità nel Circolo stesso e nei confronti dei quali non sia in atto, al momento delle elezioni, una sanzione disciplinare. Nel caso di elezioni anticipate, rispetto al termine di quattro anni dal primo mandato, possono candidarsi tutti i Soci effettivi al momento della comunicazione da parte del Presidente.

ART. 3 -COMITATO ELETTORALE

  1. Il Comitato Elettorale sarà composto da 3 Soci , nominati di concerto dal Comitato Direttivo e dal Collegio dei Sindaci, che avranno inviato la propria candidatura utilizzando l’apposito modello (“A”), purchè godano dei seguenti requisiti: siano in regola con la quota associativa, non siano candidati alle elezioni degli organi direttivi del CRAL, abbiano maturato almeno un anno di anzianità nel Circolo. Nel caso di elezioni anticipate, rispetto al termine di un anno, possono proporsi tutti i Soci iscritti alla data della comunicazione da Parte del Presidente.
  2. Il Comitato Elettorale eleggerà con votazione semplice il proprio Presidente e i membri restanti acquisiranno funzione di scrutatore. 

  3. Il Comitato Elettorale avrà cura di fissare, d’intesa con il Direttivo uscente, ogni modalità necessaria allo svolgimento delle elezioni sovrintendendo alle relative operazioni. 

  4. Il Comitato Elettorale riceverà le candidature dei Soci eleggibili, e accerterà che tutti i candidati abbiano i requisiti di eleggibilità contenuti nel Regolamento o nello Statuto.

ART. 4 -NUMERO DEI CANDIDATI

Il numero dei candidati alle Elezioni non dovrebbe essere inferiore al numero dei membri previsti dallo Statuto per il Comitato Direttivo e per il Collegio dei Sindaci. Tuttavia, qualora il numero di candidati, alla data di scadenza della presentazione delle candidature, sia inferiore al numero di membri previsti per il Direttivo, i Soci che abbiano presentato la propria candidatura saranno automaticamente eletti e il restante numero di membri necessari a formare l’esatta composizione del Direttivo, sarà eletto, su proposta del Direttivo stesso, dall’Assemblea dei Soci che dovrà essere convocata non oltre quindici giorni dopo le elezioni.

In caso di dimissioni di uno o più membri del Direttivo, essi saranno sostituiti, nell’ordine, dai primi dei non eletti. In mancanza, si procedere con le stesse modalità di cui al punto precedente.

ART. 5 -MODALITA’ PER INDIRE LE ELEZIONI

  1. Le elezioni saranno indette dal Presidente, su delibera del C.D., 60 giorni prima della scadenza del mandato. 

  2. Il Presidente dovrà pubblicare e affiggere un comunicato contenente luoghi, data e ora delle votazioni, numero dei membri eleggibili; modalità e termini per la presentazione delle richieste per le adesioni al Comitato Elettorale.
  3. I candidati a comporre il Comitato Elettorale dovranno presentare richiesta scritta tra il 60∞ e il 45∞ giorno precedente le elezioni. Il Presidente, verificate le candidature, le invierà al Comitato Direttivo e al Collegio dei Sindaci, i quali, in seduta unica, ed entro il 40∞  giorno dalle elezioni, nomineranno i membri di cui all’ art. 3 del presente regolamento e ne renderanno noti i nominativi. 
  4. Le candidature agli Organismi Statutari, dovranno essere presentate al Comitato Elettorale dal 40∞ al 25∞ giorno precedente le elezioni, in forma scritta su apposito modello (“B” e “C”). 

  5. Il Comitato Elettorale pubblicherà le candidature di cui al punto precedente entro il 20∞ giorno dalle elezioni. 

  6. In caso di elezioni anticipate, con approvazione dell’Assemblea dei soci, le stesse dovranno tenersi entro 30 ( trenta) giorni dall’approvazione e le candidature dovranno pervenire entro 15 ( quindici) giorni, dalla data stabilita, al Comitato Elettorale.

ART. 6 -MODALITA’ DELLA VOTAZIONE

  1. 1. Le votazioni degli Organismi statutari avverranno nei locali adibiti a seggio, dove sarà garantita la segretezza del voto. 

  2. 2. Le votazioni si svolgeranno con due liste distinte (Mod. D), una per il Comitato Direttivo, una per il Collegio dei Sindaci.
  3. 
3. Per coloro i quali fossero impossibilitati a votare, perchè non in sede per motivi di lavoro, il Comitato Elettorale provvederà a inviare le schede, in tempo utile, ai vari cantieri,  prevedendo tutte le procedure necessarie a garantire la segretezza del voto. Le schede dovranno pervenire al Comitato Elettorale prima dello spoglio, e le stesse dovranno essere inserite nell’urna utilizzata per la votazione.
  4. 4. Gli elettori per essere ammessi al voto dovranno esibire al Presidente del seggio la tessera del Circolo, che ad eventuale richiesta del Presidente stesso dovrà essere validata da un documento di riconoscimento personale. 

  5. 5. In caso di mancanza della tessera del Circolo sarà sufficiente il tesserino aziendale, unitamente ad un documento di riconoscimento personale; se privi anche di quest’ultimo, gli elettori dovranno essere riconosciuti da almeno due Soci della stessa azienda, tale circostanza dovrà risultare nel verbale delle operazioni elettorali del seggio. 

  6. 6. Il Presidente farà apporre all’elettore la firma accanto al proprio nome sull’elenco dei votanti, quale evidenza dell’avvenuta votazione

ART. 7 -OPERAZIONI DI SCRUTINIO

  1. Alle operazioni di scrutinio potranno presenziare gli elettori e i candidati purchè non interferiscano con le operazioni stesse; in caso contrario, il Presidente del Seggio potrà allontanare coloro che si comportino in maniera non idonea. 

  2. AI termine dello scrutinio verr‡ compilato il verbale nel quale saranno riportare le eventuali contestazioni, si procederà alle operazioni di riepilogo e alla assegnazione dei voti dandone atto in apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti del Comitato Elettorale. 

  3. Il Comitato Elettorale, entro 24 ore dal compimento delle operazioni di voto, ne render‡ noti i risultati mediante affissione di appositi comunicati.
  4. 
Il Comitato Elettorale provvederà, inoltre, a consegnare al Comitato Direttivo uscente, in plico sigillato, il materiale delle elezioni che sarà custodito dalla Presidenza per un periodo di 60 giorni, trascorso il quale verrà distrutto.
  5. 
il Comitato Direttivo uscente ricevute le nomine del neo-eletto Comitato provvederà al passaggio di consegne.

ART. 8 -CONTESTAZIONI E PROCLAMAZIONE RISULTATI ELEZIONI

  1. Eventuali contestazioni da parte dei Soci (elettori o candidati) dovranno essere avanzate, pena decadenza, entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati della  votazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Comitato Elettorale.
  2. 
Il Comitato Elettorale, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, dovr‡ decidere in merito alle eventuali contestazioni. 

  3. Il Comitato Elettorale procedere, cosÏ come previsto dalle regole statutarie, a seguito delle operazioni di scrutinio e validazione dei voti, a dare comunicazione ufficiale dei dati per l’elezione del Comitato Direttivo e del Collegio dei Sindaci .